LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997
Capo I
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
Sezione I
Principi generali
Art. 1
Principi generali
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo consiliare.
3. Ogni gruppo consiliare può adottare un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.
4. Il Consiglio regionale, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi consiliari, e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, svolge controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi degli articoli 3 e 4, comma 5, con oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. I controlli mirano esclusivamente a verificare che i contributi assegnati ai gruppi non siano devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attività istituzionale dei gruppi stessi, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento interno del Consiglio e della presente legge.
6. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.
7. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 3, regole applicative della presente legge, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione della legge stessa.
Sezione II
Sedi, contributi e personale per i gruppi consiliari
Art. 2
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi consiliari
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del Consiglio:
a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari;
b) alla fornitura ai gruppi consiliari, con suddivisione degli oneri tra il Consiglio regionale ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:
a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;
c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione al Consiglio regionale.
4. I beni mobili di proprietà del Consiglio assegnati in uso ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio del Consiglio, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio del Consiglio il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
Art. 3
Contributi ai gruppi
1. Per le spese di funzionamento e per l'attività complessiva dei gruppi consiliari sono assegnati a ciascun gruppo contributi, a carico del bilancio del Consiglio regionale, costituiti da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a lire 2.100.000 mensili;
b) una quota, ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:
lire 1.700.000 mensili per ogni Consigliere, fino ad un massimo di dieci consiglieri; |
lire 1.200.000 mensili per ogni Consigliere oltre il decimo e fino al quindicesimo; |
lire 600.000 mensili per ogni Consigliere dal sedicesimo in poi. |
2. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).
3. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi di cui al presente articolo e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2.
Art. 4
Personale dei gruppi
1. Ogni gruppo consiliare dispone di una segreteria per il proprio funzionamento, secondo una dotazione deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2. Il personale per le segreterie di cui al comma 1 può essere scelto:
a) fra i dipendenti regionali, previo loro consenso;
b) fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei quali si promuove il comando presso il Consiglio regionale, previo loro consenso;
c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione, mediante conferimento da parte dell'Ufficio di Presidenza di incarichi a tempo determinato, secondo quanto disposto dall'articolo 46 dello Statuto, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo.
3. Qualora la scelta del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 cada su personale inquadrato in livelli funzionali retributivi inferiori a quelli indicati nella dotazione di cui al comma 1, al personale medesimo è riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza tra le due retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico, il personale cessa di percepire l'assegno mensile.
4. Il personale di cui al comma 2 è assegnato alle segreterie dei gruppi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'articolo 10 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44. La retribuzione del personale fa carico al bilancio del Consiglio regionale. Fanno invece carico ai gruppi le spese per la partecipazione del personale a convegni o congressi e i relativi oneri di missione.
5. L'eventuale mancata copertura di una parte dell'organico assegnato alla segreteria del gruppo viene surrogata da un ulteriore contributo in denaro, pari, per ogni unità di personale non coperta, al costo del personale del più alto livello funzionale retributivo tra quelli assegnati alla segreteria stessa. Il numero dei posti non coperti e quindi surrogati dal contributo di cui al presente comma, non può superare la metà, arrotondata per eccesso, dei posti assegnati alla segreteria del gruppo.
6. Il Presidente del gruppo può richiedere, in ogni tempo, la copertura dei posti non coperti, surrogati dal contributo aggiuntivo di cui al comma 5.
7. Le variazioni al bilancio del Consiglio, rese necessarie dalla applicazione del comma 5, che non comportino aumenti del fabbisogno totale del Consiglio, sono decise dall'Ufficio di Presidenza, anzichè dal Consiglio regionale, in deroga all'articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio per l'amministrazione e la contabilità.
Art. 5
Corresponsione dei contributi in denaro
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento in rate mensili anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza promuove accordi tra i componenti del gruppo stesso per la gestione dei contributi. Gli accordi sono recepiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. In caso di mancato accordo, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo: in tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.
3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi possono essere anche erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo: in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.
4. Le somme spettanti ai gruppi a titoli di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.
Art. 6
Gestione dei contributi
1. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 4.
2. I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e le attività dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e le spese relative a manifestazioni e altre attività, cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare dal gruppo medesimo.
3. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui le spese di cui al comma 2 non siano documentabili, o risulti effettivamente impossibile produrre la documentazione, la documentazione stessa è surrogata ad ogni effetto da una attestazione motivata del Presidente del gruppo, entro i limiti in cui la spesa stessa risulti congrua e giustificabile in riferimento a parametri obiettivi come ad esempio i costi dei trasporti pubblici, la spesa chilometrica per uso di autovetture, i costi correnti di vitto e soggiorno.
4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le spese relative a tali rapporti devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali.
5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati. Alla cessazione della legislatura nel corso della quale è avvenuto l'acquisto i beni stessi sono attribuiti secondo quanto disposto dall'articolo 9.
Art. 7
Divieti
1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio del Consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. A favore dei partiti politici e degli organi, articolazioni o raggruppamenti di cui al comma 2, i gruppi consiliari possono disporre:
a) pagamenti a titolo di quote di partecipazione alle spese documentate per iniziative, riunioni o manifestazioni svolte congiuntamente;
b) rimborsi o canoni per l'uso di locali, mezzi, attrezzature messi a disposizione del gruppo, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, in occasione di manifestazioni, riunioni, incontri indetti dal gruppo.
4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.
Sezione III
Rendiconto dei gruppi consiliari
Art. 8
Documentazione contabile dei gruppi
1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo le indicazioni e le modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. Alla fine di ogni legislatura, ultimata la rendicontazione, è depositata presso l'Ufficio di Presidenza insieme all'ultimo rendiconto. La documentazione è conservata presso l'Ufficio di Presidenza per cinque anni.
3. I gruppi consiliari possono chiedere al Comitato tecnico di cui all'articolo 11 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
Art. 9
Rendiconto dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno immediatamente susseguente a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio al 31 dicembre successivo.
3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:
a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1_ gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la data delle elezioni stesse;
b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, anche se liquidati ed effettuati dopo la data stessa ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.
4. Le spese impegnate dal gruppo entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.
5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.
6. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 7. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.
7. I beni di cui al comma 6 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 6 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.
8. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso. Le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni rientrano tra le spese cui è ammesso destinare i contributi di cui alla presente legge, purchè si tratti di beni mobili non registrati ed il loro uso risulti connesso al funzionamento ed alle attività del gruppo.
Art. 10
Deposito del rendiconto
1. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.
Art. 11
Comitato tecnico per il controllo del rendiconto
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio controlla la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge.
2. L'Ufficio di Presidenza si avvale di un comitato tecnico, formato da non meno di tre e non più di cinque revisori ufficiali dei conti, ad uno dei quali è affidata la Presidenza del comitato. L'Ufficio di Presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi, provvede con propria deliberazione, all'inizio di ogni legislatura, a determinare il numero dei componenti del comitato, ed a nominare i componenti stessi ed il Presidente del comitato. Allo stesso modo si procede per le surrogazioni eventualmente necessarie in corso di legislatura.
3. Il comitato tecnico può richiedere, con l'obbligo del segreto, ai Presidenti dei gruppi i necessari chiarimenti, nonchè l'esibizione delle documentazioni e delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 1. Sono considerati validi i documenti che contengano gli elementi sufficienti ad attestare l'avvenuta spesa.
4. Ai fini della verifica di regolarità del rendiconto, il comitato tecnico redige un rapporto, distintamente per ogni gruppo e per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare a norma dell'articolo 12. Il comitato è tenuto altresì a redigere altri rapporti che siano comunque richiesti dall'Ufficio di Presidenza.
5. Il rapporto del comitato si conclude con un esplicito e puntuale giudizio, per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare. L'Ufficio di Presidenza può discostarsi dal giudizio del comitato tecnico solo con espressa motivazione. L'obbligo di motivazione non si estende al Consiglio regionale quando sia chiamato a decidere a norma dell'articolo 12, comma 3.
6. Il comitato tecnico svolge attività di consulenza, anche in via breve, a favore dei gruppi, a richiesta del Presidente o del Consigliere abilitato alla riscossione dei contributi. L'attività di consulenza non comporta l'obbligo di redigere rapporti e di formulare giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto.
7. Non possono far parte del Comitato tecnico:
a) i consiglieri regionali in carica;
b) coloro che, essendo stati consiglieri regionali, siano cessati dalla carica da meno di cinque anni.
Art. 12
Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza
1. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del periodo cui il rendiconto si riferisce
a) non sussistono irregolarità di redazione del rendiconto;
b) oppure sussistono irregolarità di redazione, o non risulta adempiuto l'obbligo di depositare il rendiconto. In tal caso l'Ufficio di Presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi in denaro sia sospeso fino alla regolarizzazione o, in caso di mancato deposito, fino all'accertamento dell'avvenuto deposito del rendiconto regolarmente redatto.
2. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, lettera b), deve sanare le irregolarità o rimuovere l'inadempienza e chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci in ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento.
3. L'Ufficio di Presidenza decide, sulla base del rapporto del comitato tecnico, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo. Se la decisione è positiva, l'Ufficio di Presidenza dispone che cessi la sospensione del versamento dei contributi. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza non raggiunga l'unanimità, l'argomento è rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.
Art. 13
Documentazione per il rendiconto del Consiglio regionale
1. Ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 , ai mandati di pagamento riguardanti i contributi di cui alla presente legge sono allegate, quale documenti giustificativi della spesa, esclusivamente:
a) le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 2;
b) le deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
c) le deliberazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
d) le deliberazioni di cui all'articolo 12, comma 3.
2. Le copie delle deliberazioni devono essere allegate ai conti consuntivi relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei pagamenti ha effetto, nonchè all'esercizio nel corso del quale, cessata la sospensione, si dà corso ai pagamenti .
Art. 14
Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alle risultanze sintetiche dei rendiconti, nonchè alle eventuali rettifiche dei rendiconti irregolari, utilizzando a tale scopo il Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 15
Compensi ai componenti del comitato tecnico
1. Ai componenti del comitato tecnico di cui all'articolo 11 sono dovuti gli onorari e le competenze stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base delle norme vigenti per le prestazioni d'opera intellettuale a favore del Consiglio.