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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Sezione III
Rendiconto dei gruppi consiliari
Art. 8
Documentazione contabile dei gruppi
1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo le indicazioni e le modalità disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. Alla fine di ogni legislatura, ultimata la rendicontazione, è depositata presso l'Ufficio di Presidenza insieme all'ultimo rendiconto. La documentazione è conservata presso l'Ufficio di Presidenza per cinque anni.
3. I gruppi consiliari possono chiedere al Comitato tecnico di cui all'articolo 11 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
Art. 9
Rendiconto dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno immediatamente susseguente a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio al 31 dicembre successivo.
3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:
a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1_ gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la data delle elezioni stesse;
b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, anche se liquidati ed effettuati dopo la data stessa ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.
4. Le spese impegnate dal gruppo entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.
5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.
6. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 7. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.
7. I beni di cui al comma 6 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 6 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.
8. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso. Le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni rientrano tra le spese cui è ammesso destinare i contributi di cui alla presente legge, purchè si tratti di beni mobili non registrati ed il loro uso risulti connesso al funzionamento ed alle attività del gruppo.
Art. 10
Deposito del rendiconto
1. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.
Art. 11
Comitato tecnico per il controllo del rendiconto
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio controlla la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge.
2. L'Ufficio di Presidenza si avvale di un comitato tecnico, formato da non meno di tre e non più di cinque revisori ufficiali dei conti, ad uno dei quali è affidata la Presidenza del comitato. L'Ufficio di Presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi, provvede con propria deliberazione, all'inizio di ogni legislatura, a determinare il numero dei componenti del comitato, ed a nominare i componenti stessi ed il Presidente del comitato. Allo stesso modo si procede per le surrogazioni eventualmente necessarie in corso di legislatura.
3. Il comitato tecnico può richiedere, con l'obbligo del segreto, ai Presidenti dei gruppi i necessari chiarimenti, nonchè l'esibizione delle documentazioni e delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 1. Sono considerati validi i documenti che contengano gli elementi sufficienti ad attestare l'avvenuta spesa.
4. Ai fini della verifica di regolarità del rendiconto, il comitato tecnico redige un rapporto, distintamente per ogni gruppo e per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare a norma dell'articolo 12. Il comitato è tenuto altresì a redigere altri rapporti che siano comunque richiesti dall'Ufficio di Presidenza.
5. Il rapporto del comitato si conclude con un esplicito e puntuale giudizio, per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare. L'Ufficio di Presidenza può discostarsi dal giudizio del comitato tecnico solo con espressa motivazione. L'obbligo di motivazione non si estende al Consiglio regionale quando sia chiamato a decidere a norma dell'articolo 12, comma 3.
6. Il comitato tecnico svolge attività di consulenza, anche in via breve, a favore dei gruppi, a richiesta del Presidente o del Consigliere abilitato alla riscossione dei contributi. L'attività di consulenza non comporta l'obbligo di redigere rapporti e di formulare giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto.
7. Non possono far parte del Comitato tecnico:
a) i consiglieri regionali in carica;
b) coloro che, essendo stati consiglieri regionali, siano cessati dalla carica da meno di cinque anni.
Art. 12
Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza
1. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del periodo cui il rendiconto si riferisce
a) non sussistono irregolarità di redazione del rendiconto;
b) oppure sussistono irregolarità di redazione, o non risulta adempiuto l'obbligo di depositare il rendiconto. In tal caso l'Ufficio di Presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi in denaro sia sospeso fino alla regolarizzazione o, in caso di mancato deposito, fino all'accertamento dell'avvenuto deposito del rendiconto regolarmente redatto.
2. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, lettera b), deve sanare le irregolarità o rimuovere l'inadempienza e chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci in ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento.
3. L'Ufficio di Presidenza decide, sulla base del rapporto del comitato tecnico, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo. Se la decisione è positiva, l'Ufficio di Presidenza dispone che cessi la sospensione del versamento dei contributi. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza non raggiunga l'unanimità, l'argomento è rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.
Art. 13
Documentazione per il rendiconto del Consiglio regionale
1. Ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 Sito esterno, ai mandati di pagamento riguardanti i contributi di cui alla presente legge sono allegate, quale documenti giustificativi della spesa, esclusivamente:
a) le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 2;
b) le deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 1;
c) le deliberazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);
d) le deliberazioni di cui all'articolo 12, comma 3.
2. Le copie delle deliberazioni devono essere allegate ai conti consuntivi relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei pagamenti ha effetto, nonchè all'esercizio nel corso del quale, cessata la sospensione, si dà corso ai pagamenti .
Art. 14
Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alle risultanze sintetiche dei rendiconti, nonchè alle eventuali rettifiche dei rendiconti irregolari, utilizzando a tale scopo il Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 15
Compensi ai componenti del comitato tecnico
1. Ai componenti del comitato tecnico di cui all'articolo 11 sono dovuti gli onorari e le competenze stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base delle norme vigenti per le prestazioni d'opera intellettuale a favore del Consiglio.

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