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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Capo II
MODIFICAZIONI ALLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 42
Art. 16
Rimborso spese connesse all'espletamento del mandato
1.
I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della L. R. 14 aprile 1995, n. 42, così come sostituito dall'articolo 5 della L. R. 19 agosto 1996, n. 33, sono sostituiti come segue:
2. I consiglieri dichiarano per iscritto, sotto la loro responsabilità, ogni sei mesi, l'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1 da essi sostenute nel semestre. L'Ufficio di Presidenza, a fronte di tale dichiarazione, liquida il relativo rimborso, entro il limite del sestuplo della somma di cui al comma 1.
3. L'importo di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base della dinamica delle spese rilevata dalle dichiarazioni dei consiglieri, e comunque in misura non inferiore agli adeguamenti conseguenti alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT. "
Art. 17
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
1.
L'articolo 8 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42 è così sostituito:
"Art. 8
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto
1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta.
2. Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonchè un'indennità giornaliera deliberata dall'Ufficio di Presidenza, non inferiore all'indennità spettante al personale statale indicato al punto 1 della tabella A allegata alla L.18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, come modificato dall'articolo 1 della L. 26 luglio 1978, n. 417 Sito esterno, tenuto conto dei successivi aggiornamenti e non superiore all'indennità suddetta maggiorata del cinquanta per cento. Per le missioni all'estero, l'indennità è ulteriormente maggiorata del cinquanta per cento.
3. All'Assessore regionale, per missioni nel territorio della regione Emilia-Romagna, viene corrisposto un rimborso spese mensile, onnicomprensivo, pari a dodici volte l'indennità giornaliera prevista al punto 1 della tabella A allegata alla L.18 dicembre 1973 n. 836 Sito esterno, come modificata dall'art. 1 della L.26 luglio 1978 n. 417 Sito esterno e successivi aggiornamenti.
4. Al comma 3 del presente articolo come agli artt. 6 e 7 vengono applicate le esenzioni previste dall'art. 1, comma 2, della presente legge. " .
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