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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

Art. 18
Norma transitoria
1. Le norme di cui agli artt. 3, 16, 17, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, a partire dalla legislatura successiva, a quella in cui è approvata la suddetta legge, ossia dal giorno 10 maggio 2010, la presente lettera è sostituita dalla seguente:

"c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione."

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, a partire dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la suddetta legge, ossia dal giorno 10 maggio 2010, il presente periodo è abrogato.

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