Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42

Capo III
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 18
Norma transitoria
1. Le norme di cui agli artt. 3, 16, 17, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.
Art. 19
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa sui capitoli 00100 - 00250 - 00300 - 00350 - 00650 del bilancio della Regione, annualmente autorizzati dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, a partire dalla legislatura successiva, a quella in cui è approvata la suddetta legge, ossia dal giorno 10 maggio 2010, la presente lettera è sostituita dalla seguente:

"c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione."

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, a partire dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la suddetta legge, ossia dal giorno 10 maggio 2010, il presente periodo è abrogato.

Espandi Indice