LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997, n. 32
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo III
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 18
Norma transitoria
1. Le norme di cui agli artt. 3, 16, 17, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.
Art. 19
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 21 marzo 1973, n. 17;
b) la L.R. 15 aprile 1976, n. 18;
c) la L.R. 29 aprile 1978, n. 12;
d) la L.R. 19 febbraio 1985, n. 5;
e) la L.R. 8 agosto 1986, n. 26.
Art. 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa sui capitoli 00100 - 00250 - 00300 - 00350 - 00650 del bilancio della Regione, annualmente autorizzati dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, a partire dalla legislatura successiva, a quella in cui è approvata la suddetta legge, ossia dal giorno 10 maggio 2010, la presente lettera è sostituita dalla seguente:
"c) fra persone estranee alla pubblica amministrazione."
Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, a partire dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la suddetta legge, ossia dal giorno 10 maggio 2010, il presente periodo è abrogato.