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Documento storico: Testo Coordinato

Sezione II
Sedi, contributi e personale per i gruppi consiliari
Art. 2
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi consiliari
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del Consiglio:
a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari;
b) alla fornitura ai gruppi consiliari, con suddivisione degli oneri tra il Consiglio regionale ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:
a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;
c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione al Consiglio regionale.
4. I beni mobili di proprietà del Consiglio assegnati in uso ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio del Consiglio, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio del Consiglio il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
Art. 3

(già modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 , sostituito da art. 7 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3 , aggiunto comma 3 bis da art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 , nuovamente sostituito da art. 18 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)

Contributi ai gruppi
1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.
3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
5. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 4, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 4, comma 4.
Art. 4

(già abrogati commi 3 e 5 da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43 , modificati commi 2 e 4 da art. 6 L.R. 29 ottobre 2008, n. 17, infine sostituito da art. 19 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)

Personale dei gruppi
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.
2. I gruppi assembleari per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo.
3. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.
4. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 2 sono assegnati a ciascun gruppo contributi annuali sulla base del criterio di cui all'articolo 3, comma 2. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Ai contratti stipulati per l'acquisizione del personale di cui agli articoli 4, 7, comma 1, lettera a), e 8 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) non si applicano i vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 2 devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.
6. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 2 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.
Art. 5

(modificato comma 1 da art. 42 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14, infine sostituito da art. 20 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)

Corresponsione dei contributi in denaro
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 3, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.
3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo, in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.
4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.
Gestione dei contributi
abrogato.
Art. 7

(abrogato comma 3 e sostituito comma 4 da art. 21 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)

Divieti
1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio del Consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 Sito esterno, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 Sito esterno, relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico- organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. abrogato.
4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

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