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Documento storico: Testo Coordinato

Sezione III
Rendiconto dei gruppi consiliari
Documentazione contabile dei gruppi
1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo indicazioni e modalità disposte dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
3. I gruppi consiliari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
Rendiconto dei gruppi consiliari
1. I gruppi consiliari sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Presidenza entro il 15 febbraio di ogni anno il rendiconto approvato relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.
3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:
a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;
b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.
4. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.
5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.
6. I commi 3, 4 e 5 si applicano fatte salve diverse disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
7. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario anch'esso pubblicato nella sezione "Trasparenza", nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 8. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.
8. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 7 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nel nuovo Consiglio entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 7 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.
9. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.
Deposito del rendiconto
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Il rendiconto e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale che lo trasmette al presidente della Regione per l'inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. La delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale nel Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito istituzionale della Regione.
2. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.
4. Il comitato tecnico per il controllo del rendiconto di cui all'articolo 11 rimane in carica sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 per svolgere i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. n. 18 del 2012.
Comitato tecnico per il controllo del rendiconto
abrogato.
Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza
abrogato.
Art. 13

(già modificato comma 1 da art. 7 L.R. 18 febbraio 2002 n. 3 infine abrogato da art. 26 L.R. 21 dicembre 2012 n. 17)

Documentazione per il rendiconto del Consiglio regionale
abrogato.
Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi consiliari
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012 la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).
Compensi ai componenti del comitato tecnico
abrogato.

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