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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997

Titolo II
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA
Art. 6
Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
1. I contributi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3, finalizzati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, sono concessi ai consorzi e alle cooperative di garanzia in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistente alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistente nell'esercizio precedente, nonchè in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.
2. Con lo stesso atto di cui all'art. 2 la Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.
3. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi devono essere prioritariamente da questi destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.
Art. 7
Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati
1. I contributi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.
2. Nell'atto di concessione viene stabilito il termine entro il quale le cooperative e i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo e il termine trascorso il quale si procede al recupero dei fondi inutilizzati dal consorzio o dalla cooperativa di garanzia, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.
Art. 8
Assegnazione dei contributi alle imprese associate
1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7 a favore delle imprese, escluse quelle del settore turismo, che utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.
3. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.
4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia-Romagna, per strutture ubicate nel territorio regionale.
Art. 9
Misure dei contributi alle imprese associate
1. Il contributo all'impresa associata non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine. La misura del contributo massimo è comunque determinata annualmente dalla Giunta regionale.
2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree comprese nell'Obiettivo 5/b dei fondi strutturali comunitari nonchè nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane.
3. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.

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