LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41
INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere:
a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree urbane a vocazione commerciale, attraverso la promozione di metodologie finalizzate alla realizzazione di iniziative comuni fra enti locali ed operatori privati. In particolare la Regione sostiene l'integrazione tra gli interventi degli enti locali e quelli delle imprese che operano negli ambiti territoriali prescelti, mediante la promozione e l'agevolazione di programmi individuati secondo i criteri di cui all'art. 10;
b) l'assistenza tecnica;
c) l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
d) l'introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge stabilendo:
a) le misure dei contributi, che non possono superare i 100.000 ECU nel corso del triennio a favore di ciascuna impresa beneficiaria, salvo successive variazioni al suddetto limite da parte della UE;
b) le spese ammissibili per gli interventi di cui ai Titoli III e IV;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità;
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3
Iniziative finanziabili
1. La Regione concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante:
a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a).
2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti fra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi.
3. La Regione concede altresì contributi per:
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio;
b) la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) che possono ricomprendere anche opere di riqualificazione dei punti di vendita all'interno delle aree e di arredo urbano delle aree medesime. Dette iniziative devono essere promosse sulla base della concertazione tra soggetti pubblici e privati, singoli e associati, e devono consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi che concorrono alla valorizzazione commerciale delle aree prescelte;
c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;
d) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa;
e) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
f) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
g) la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi.
Art. 4
Gruppo di valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai Titoli III e IV è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da esperti, fino a un massimo di cinque, nelle materie oggetto del programma di cui all'art. 2.
Art. 5
Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia- Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;
c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;
d) le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;
e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
g) le strutture operative promosse dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale nel settore del commercio e dei servizi per la realizzazione degli interventi di cui ai Titoli III e IV.
2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.
3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai titoli III e IV della presente legge è destinato a imprese commerciali aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonchè ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese commerciali costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti.
4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alla lett. e) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui al comma 2, ivi comprese quelle del settore turismo.
5. I soggetti di cui al comma 4 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione.
6. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali.
Titolo II
PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA
Art. 6
Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
1. I contributi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3, finalizzati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, sono concessi ai consorzi e alle cooperative di garanzia in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda;
b) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistente alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistente nell'esercizio precedente, nonchè in proporzione all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonchè da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.
2. Con lo stesso atto di cui all'art. 2 la Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.
3. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi devono essere prioritariamente da questi destinati all'incremento del fondo di garanzia finanziato.
Art. 7
Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati
1. I contributi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.
2. Nell'atto di concessione viene stabilito il termine entro il quale le cooperative e i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo e il termine trascorso il quale si procede al recupero dei fondi inutilizzati dal consorzio o dalla cooperativa di garanzia, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.
Art. 8
Assegnazione dei contributi alle imprese associate
1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7 a favore delle imprese, escluse quelle del settore turismo, che utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.
3. Nella spesa complessiva ammissibile a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.
4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede legale ed operativa in Emilia-Romagna, per strutture ubicate nel territorio regionale.
Art. 9
Misure dei contributi alle imprese associate
1. Il contributo all'impresa associata non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine. La misura del contributo massimo è comunque determinata annualmente dalla Giunta regionale.
2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree comprese nell'Obiettivo 5/b dei fondi strutturali comunitari nonchè nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane.
3. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.
Titolo III
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA
Art. 10
Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale
1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 dell'art. 5 per interventi concernenti:
a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
b) coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
c) miglioramento dell'arredo urbano;
d) sistemazione e riqualificazione di aree mercatali.
2. I programmi di intervento di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Provincia competente. Le procedure per la formazione dei medesimi nonchè i contenuti delle convenzioni che regolano i rapporti fra i diversi soggetti partecipanti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma di cui all'art. 2.
Art. 11
Progetti per l'assistenza tecnica
1. I progetti di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 5.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano:
a) l'assistenza tecnica a carattere continuativo;
b) l'assistenza tecnica finalizzata ad interventi specifici, con particolare riferimento a:
1) sviluppo di analisi e di servizi di supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme associative
2) interventi a favore delle singole imprese per l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione;
3) interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione aziendale
4) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.
Titolo IV
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' AZIENDALE
Art. 12
Studi di valutazione
1. Per le finalità di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità, attraverso adeguati studi di valutazione.
2. Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (norme europee) 29000 e relativi criteri operativi applicativi per i servizi UNI (ente italiano di unificazione) ISO (organizzazione internazionale di normalizzazione) 9004/2 e successive modificazioni.
3. Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.
Art. 13
Sistemi di qualità aziendale
1. Per le finalità di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.
2. La conformità del sistema di qualità alla normativa di riferimento EN 29000 e successive modificazioni viene accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per il commercio, turismo e servizi ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui alla presente legge.
Art. 14
Attività finanziate
1. Sono ammesse ai contributi le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo la normativa della serie UNI EN 29000 e successive modificazioni.
2. Le iniziative comprendono la fase di elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative, procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della qualità, sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente. Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e l'addestramento del personale.
3. Fra le attività finanziate può essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 12.
Art. 15
Contributi per la certificazione del sistema di qualità
1. Per le finalità di cui alla lett. g) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che intendono certificare il proprio sistema di qualità.
2. La Regione finanzia la spesa che i destinatari dei contributi devono sostenere per il primo rilascio di certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.
Art. 16
Attività di sensibilizzazione e informazione
1. Per le finalità di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione, mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materia di:
a) attuazione di sistemi di qualità aziendale;
b) certificazione di sistemi di qualità.
2. La Regione, per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1, può:
a) stipulare convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi e con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per promuovere iniziative comuni;
b) avvalersi di imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella materia della qualità.
3. La Regione può altresì concorrere con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente articolo.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17
Controlli
1. La Regione svolge i controlli concernenti il possesso dei requisiti per la concessione dei contributi e acquisisce la documentazione che illustra le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 19
Variazione di bilancio
1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 e alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3, ammontanti complessivamente a L.3.101.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo " del bilancio per l'esercizio 1997 secondo l'esatta destinazione recata dalle voci nn. 4 e 8 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8.
2.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni: |
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA |
a)
VARIAZIONI IN AUMENTO: | |
Cap. 27712 " Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati ". (C.N.I.) | |
Stanziamento di competenza | L.2.100.000.000 |
Stanziamento di cassa | L.500.000.000 |
Cap. 27716 " Contributi in conto capitale alle imprese commerciali, loro forme associative e strutture operative promosse dalle associazioni di categoria per la riqualificazione di aree commerciali ".(C.N.I.) | |
Stanziamento di competenza | L.600.000.000 |
Stanziamento di cassa | L.200.000.000 |
Cap. 27718 " Contributi in conto capitale agli enti locali per la riqualificazione di aree commerciali ". (C.N.I.) | |
Stanziamento di competenza | L.401.000.000 |
Stanziamento di cassa | L.100.000.000 |
b)
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: | |
Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo " | |
Stanziamento di competenza | L.3.101.000.000 |
Stanziamento di cassa | L.800.000.000 |
Art. 20
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la L.R. 7 dicembre 1994, n. 49, concernente interventi nel settore del commercio;
Art. 21
Norma transitoria
1. Limitatamente all'esercizio finanziario 1997, conservano efficacia le domande presentate a norma della L.R. n. 49 del 1994.
Art. 22
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 dicembre 1997 ANTONIO LA FORGIA