LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(modificata lett. a) del comma 1 da art. 1 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25, poi aggiunta lett. a bis) comma 1 da art. 24 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)
Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.