Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale
1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 dell'art. 5 per interventi concernenti:
a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
b) coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
c) miglioramento dell'arredo urbano;
d) sistemazione e riqualificazione di aree mercatali.
2. I programmi di intervento di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Provincia competente. Le procedure per la formazione dei medesimi nonché i contenuti delle convenzioni che regolano i rapporti fra i diversi soggetti partecipanti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma di cui all'art. 2.
2 bis. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b bis) e b ter), sono concessi alle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all'articolo 2.