LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43
INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37
BOLLETTINO UFFICIALE n. 125 del 16 dicembre 1997
Art. 5
Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia
1. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio o della cooperativa, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.
2. Eventuali finanziamenti regionali versati e non utilizzati devono essere restituiti alla Regione.
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.