LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43
INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37
BOLLETTINO UFFICIALE n. 125 del 16 dicembre 1997
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Caratteristiche dei consorzi fidi e cooperative di garanzia
Art. 3 - Contributi regionali
Art. 4 - Modalità attuative
Art. 5 - Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia
Art. 6 - Controlli e sanzioni
Art. 7 - Pubblicità degli atti regionali
Art. 8 - Esame comunitario
Art. 9 - Norma finanziaria
Art. 10 - Abrogazione
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) concede contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie;
c) concede contributi per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.
Art. 2
Caratteristiche dei consorzi fidi e cooperative di garanzia
1. Le cooperative di garanzia e i consorzi fidi sono costituiti da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado.
2. Alla cooperativa o al consorzio possono aderire quali sostenitori anche enti pubblici e organismi privati.
3. Le cooperative o consorzi cui sono rivolti gli interventi di cui all'art. 3 devono:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) essere regolati da uno statuto;
c) avere fini di mutualità tra gli aderenti;
d) concedere garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.
4. Per poter beneficiare dell'intervento regionale lo statuto della cooperativa o del consorzio deve stabilire, tra l'altro, che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1.
Art. 3
Contributi regionali
1. Il contributo regionale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 è concesso in misura proporzionale:
a) al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti;
b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dalle cooperative e dai consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell'esercizio precedente alla data di presentazione della domanda.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere il valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai soci, dagli enti pubblici sostenitori e dai privati.
3. Il concorso di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 è concesso secondo criteri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.
4. Il contributo di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 è fissato nella misura massima del trenta per cento delle spese ammissibili.
5. La partecipazione finanziaria regionale comporta:
a) per il credito a breve termine, una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'atto della concessione;
b) per il credito a medio termine, una durata massima di cinque anni e il rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.
6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:
a) le azioni ammissibili;
b) l'intensità massima dell'aiuto;
c) la durata del prestito nel rispetto del massimale previsto;
d) le eventuali priorità territoriali.
7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio termine.
Art. 4
Modalità attuative
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce:
a) il numero minimo di produttori aderenti all'Organismo di garanzia;
b) le misure dei contributi regionali;
c) i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la loro valutazione;
e) i criteri cui gli Organismi di garanzia devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 5
Scioglimento o liquidazione degli organismi collettivi di garanzia
1. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio o della cooperativa, il rappresentante legale, su conforme deliberazione dell'organo amministrativo competente, comunica immediatamente alla Giunta regionale i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione.
2. Eventuali finanziamenti regionali versati e non utilizzati devono essere restituiti alla Regione.
Art. 6
Controlli e sanzioni
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di controllo sugli organismi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie.
2. Eventuali variazioni di statuto devono essere comunicate immediatamente alla Giunta regionale, per le verifiche circa la permanenza dei requisiti previsti per il finanziamento.
3. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge.
Art. 7
Pubblicità degli atti regionali
1. Sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione le deliberazioni della Giunta regionale previste al comma 6 dell'art. 3, al comma 1 dell'art. 4 e al comma 3 dell'art. 6.
Art. 8
Esame comunitario (1)
1. I contributi della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione U.E. del regime di aiuti in essa previsti.
2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti per il settore agricolo.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.
Art. 10
Abrogazione
1. È abrogata la L.R. 14 aprile 1995, n. 37 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nei settori agricolo e agro-alimentare).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 dicembre 1997 ANTONIO LA FORGIA
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.