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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37

Art. 1

(Prima sostituito comma 1 da art.1 L.R. 2 ottobre 2006 n. 17, poi modificato comma 2 da art. 1 L.R. 3 giugno 2019, n. 6, infine sostituita lett. b) comma 2 da art. 2 L.R. 8 ottobre 2019, n. 20)

Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna, la Giunta regionale:
a) concede contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie, inclusi quelli destinati a sostenere la ricostruzione del capitale di conduzione delle imprese agricole che abbiano subito perdite di produzioni collegate a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali;
c) concede contributi per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

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