LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43
INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37
Legge coordinata con le modifiche apportate da:
Art. 4
(Modificata lett. a), comma 1, art. 4 da art. 3 L.R. 3 giugno 2019, n. 6)
Modalità attuative
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce:
a) il numero minimo di produttori aderenti all'Organismo di garanzia che non può essere inferiore a cento;
b) le misure dei contributi regionali;
c) i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalità di erogazione dei contributi stessi;
d) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la loro valutazione;
e) i criteri cui gli Organismi di garanzia devono attenersi nell'individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.