LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE
DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14Art. 1
Finalità
1.
La presente legge disciplina la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame, individuate dalla delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, al fine di:
a)
prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
b)
favorire l'espansione delle colture da seme;
c)
favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.