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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 21/10/2021

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame, individuate dalla delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, al fine di:
a) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
b) favorire l'espansione delle colture da seme;
c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.

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