LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE
DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14Art. 6
(modificati commi 1, 3 e 4 da art. 22 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)
Vigilanza e controllo
1.
La Regione riceve le segnalazioni, da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori, circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione e dispone in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.
2.
Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso da effettuarsi entro 48 ore dalla segnalazione di cui al comma 1 e indicante ora, data e luogo, di norma alla presenza dell'interessato o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.
3.
Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti, anche se spontanee, all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminare dette piante inquinanti nel più breve tempo possibile.
...
4.
Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento,
la Regione, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'art. 7, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.