LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2
NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE
DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14Art. 7
(prima modificati commi 2, 3 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 38, poi sostituiti commi 1 e 2 e modificato comma 5 da art. 23 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)
Sanzioni amministrative
1.
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma di coltivazione o il programma di variazione, di cui all’articolo 2, comma 1, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti, per ciascun programma la cui scadenza non è rispettata, con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00. Decorso tale termine il programma di coltivazione o il programma di variazione s'intendono non presentati.
2.
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che coltivano ma non presentano le intenzioni o il programma di coltivazione o il programma di variazione di cui al comma 1 dell'art. 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00.
3.
Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti, di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa
da 258 Euro a 1.549 Euro, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.
4.
Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa
da 258 Euro a 1.032 Euro.
5.
Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono in troitate nel bilancio della Regione Emilia-Romagna
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