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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato28/11/2022

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/01/1998

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 4
Comitato tecnico-scientifico
1. Con atto del Direttore generale competente in materia di agricoltura è costituito un Comitato tecnico- scientifico sulla produzione di sementi di piante allogame e non allogame, così composto:
a) il Responsabile del servizio regionale competente in materia, o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Ente Nazionale Sementi Elette (E.N.S.E.);
c) due esperti scientifici nel settore della moltiplicazione e della sperimentazione delle sementi;
d) un esperto del settore fitosanitario;
e) tre rappresentanti delle ditte sementiere che operano nella Regione;
f) tre rappresentanti delle associazioni di produttori sementi;
g) un rappresentante delle associazioni di commercianti di sementi.
2. I rappresentanti delle ditte sementiere, delle associazioni dei produttori di sementi e delle associazioni dei commercianti sono designati dalle rispettive associazioni di categoria.
3. I componenti di cui alle lettere c) e d), sono nominati dal Direttore generale competente in materia di agricoltura.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i rappresentanti delle Province e delle Comunità montane interessate, in relazione ai programmi di coltivazione oggetto di esame.
5. Il Comitato è organo consultivo che svolge i compiti previsti dalla presente legge ed esprime i pareri sulle problematiche inerenti il settore sementiero che gli vengono sottoposte.
6. Il Comitato può essere costituito purchè siano stati designati almeno la metà dei componenti.
7. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un collaboratore regionale della Direzione competente in materia di agricoltura.
8. Il Comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato entro trenta giorni dalla sua costituzione.
9. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

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