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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori
Art. 3 - Compiti della Regione
Art. 4 Comitato tecnico-scientifico
Art. 5 - Organi di vigilanza
Art. 6 - Vigilanza e controllo
Art. 7 - Sanzioni amministrative
Art. 8 - Abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame, individuate dalla delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, al fine di:
a) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
b) favorire l'espansione delle colture da seme;
c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.
Art. 2
Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori
1. I produttori sementieri ed i coltivatori- moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame individuate dalla Giunta regionale, presentano alla Regione un programma di coltivazione.
2. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.
3. La Regione, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4, decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e alle Province e alle Comunità montane interessate.
4. I produttori sementieri ed i coltivatori- moltiplicatori in proprio presentano altresì un consuntivo di coltivazione alla Regione ed agli Enti territorialmente competenti.
Art. 3
Compiti della Regione
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, individua le specie di piante allogame e non allogame oggetto della presente legge.
2. Il dirigente regionale competente:
a) individua, nell'ambito delle specie di cui al comma 1, le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica la presente legge;
b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;
c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e i relativi consuntivi.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4, può stabilire la creazione di aree di pre-uso e l'ammissione nelle stesse della presenza di varietà, gruppi di varietà o sottospecie che non godono del diritto di pre-uso. Essa stabilisce altresì le priorità nel caso in cui la presenza contemporanea di diverse specie, sottospecie, varietà e gruppi di varietà possa causare danni alla produzione sementiera locale.
4. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4, può deliberare l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate e racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di soluzioni di continuità per piante di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 è pubblicata nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni nel cui territorio è ricompresa la zona chiusa; dalla data di pubblicazione è fatto obbligo a chiunque di rispettarla.
Art. 4
Comitato tecnico-scientifico
1. Con atto del Direttore generale competente in materia di agricoltura è costituito un Comitato tecnico- scientifico sulla produzione di sementi di piante allogame e non allogame, così composto:
a) il Responsabile del servizio regionale competente in materia, o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Ente Nazionale Sementi Elette (E.N.S.E.);
c) due esperti scientifici nel settore della moltiplicazione e della sperimentazione delle sementi;
d) un esperto del settore fitosanitario;
e) tre rappresentanti delle ditte sementiere che operano nella Regione;
f) tre rappresentanti delle associazioni di produttori sementi;
g) un rappresentante delle associazioni di commercianti di sementi.
2. I rappresentanti delle ditte sementiere, delle associazioni dei produttori di sementi e delle associazioni dei commercianti sono designati dalle rispettive associazioni di categoria.
3. I componenti di cui alle lettere c) e d), sono nominati dal Direttore generale competente in materia di agricoltura.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i rappresentanti delle Province e delle Comunità montane interessate, in relazione ai programmi di coltivazione oggetto di esame.
5. Il Comitato è organo consultivo che svolge i compiti previsti dalla presente legge ed esprime i pareri sulle problematiche inerenti il settore sementiero che gli vengono sottoposte.
6. Il Comitato può essere costituito purchè siano stati designati almeno la metà dei componenti.
7. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un collaboratore regionale della Direzione competente in materia di agricoltura.
8. Il Comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato entro trenta giorni dalla sua costituzione.
9. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 5
Organi di vigilanza
1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 2 e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7.
2. Le Province e le Comunità montane territorialmente competenti esercitano le funzioni in materia di vigilanza e di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 3 e all'art. 6 e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7.
Art. 6
Vigilanza e controllo
1. L'Ente territorialmente competente riceve le segnala zioni, da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori, circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione e dispone in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.
2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso da effettuarsi entro 48 ore dalla segnalazione di cui al comma 1 e indicante ora, data e luogo, di norma alla presenza dell'interessato o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.
3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti, anche se spontanee, all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminare dette piante inquinanti nel più breve tempo possibile. Copia del verbale è trasmessa immediatamente all'Ente territorialmente competente.
4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, l'Ente territoriale, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'art. 7, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
Art. 7
Sanzioni amministrative
1. I produttori sementieri ed i coltivatori- moltiplicatori in proprio che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione, sono puniti con la sanzione amministrativa da L.250.000 a L. 1.500.000; decorso tale termine il programma e il consuntivo s'intendono non presentati.
2. I produttori sementieri ed i coltivatori- moltiplicatori in proprio che non presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000.
3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti, di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa da L.500.000 a L. 3.000.000, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.
4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.
5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono in troitate nel bilancio della Regione Emilia - Romagna, mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente interessato.
Art. 8
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
2. La normativa di cui al comma 1 continua ad applicarsi fino all'esecutività degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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