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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 2
Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame individuate dalla Giunta regionale, presentano alla Regione un programma di coltivazione.
2. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.
3. La Regione, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4, decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e alle Province e alle Comunità montane interessate.
4. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio presentano altresì un consuntivo di coltivazione alla Regione ed agli Enti territorialmente competenti.

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