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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/02/2000
2. Testo Originale07/07/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/01/1998

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 7

(modificati commi 2, 3 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni amministrative
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione, sono puniti con la sanzione amministrativa da L.250.000 a L.1.500.000; decorso tale termine il programma e il consuntivo s'intendono non presentati.
2. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che non presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 Euro a 3.098 Euro.
3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti, di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.549 Euro, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.
4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.032 Euro.
5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono in troitate nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente interessato.

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