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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame, individuate dalla delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, al fine di:
a) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
b) favorire l'espansione delle colture da seme;
c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.

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