Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 2

(sostituiti commi 1 e 3 e modificato comma 4 da art. 18 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame, individuate dalla Giunta regionale, comunicano alla Regione tale intenzione e presentano un programma di coltivazione e/o un programma di variazione.
2. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.
3. La Regione decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. In caso di programmi che presentino interferenze non risolte tra le coltivazioni, la Regione, ai fini della propria decisione sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione, acquisisce il parere del Comitato di cui all’art. 4. Il provvedimento di approvazione dei programmi è pubblicato nel sito internet della Regione.
4. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio presentano altresì un consuntivo di coltivazione alla Regione ....

Espandi Indice