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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 3

(sostituita lett. c) comma 2 e modificato comma 3  da art. 19 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Compiti della Regione
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, individua le specie di piante allogame e non allogame oggetto della presente legge.
2. Il dirigente regionale competente:
a) individua, nell'ambito delle specie di cui al comma 1, le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica la presente legge;
b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;
c) stabilisce i termini di presentazione delle intenzioni di coltivazione, dei programmi di coltivazione, dei programmi di variazione e dei relativi consuntivi.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4, può stabilire la creazione di aree di pre-uso e l'ammissione nelle stesse della presenza di varietà, gruppi di varietà o sottospecie che non godono del diritto di pre-uso. Essa stabilisce altresì le priorità nel caso in cui la presenza contemporanea di diverse specie, sottospecie, varietà e gruppi di varietà possa causare danni alla produzione sementiera locale che gode di diritto di pre-uso e adotta misure necessarie per evitare tali danni.
4. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4, può deliberare l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate e racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di soluzioni di continuità per piante di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 è pubblicata nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni nel cui territorio è ricompresa la zona chiusa; dalla data di pubblicazione è fatto obbligo a chiunque di rispettarla.

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