Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 4

(sostituita lett. b) comma 1 e abrogato comma 4 da art. 20 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Comitato tecnico-scientifico
1. Con atto del Direttore generale competente in materia di agricoltura è costituito un Comitato tecnico-scientifico sulla produzione di sementi di piante allogame e non allogame, così composto:
a) il Responsabile del servizio regionale competente in materia, o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Difesa e Certificazione (CREA – DC);
c) due esperti scientifici nel settore della moltiplicazione e della sperimentazione delle sementi;
d) un esperto del settore fitosanitario;
e) tre rappresentanti delle ditte sementiere che operano nella Regione;
f) tre rappresentanti delle associazioni di produttori sementi;
g) un rappresentante delle associazioni di commercianti di sementi.
2. I rappresentanti delle ditte sementiere, delle associazioni dei produttori di sementi e delle associazioni dei commercianti sono designati dalle rispettive associazioni di categoria.
3. I componenti di cui alle lettere c) e d), sono nominati dal Direttore generale competente in materia di agricoltura.
4. Abrogato.
5. Il Comitato è organo consultivo che svolge i compiti previsti dalla presente legge ed esprime i pareri sulle problematiche inerenti il settore sementiero che gli vengono sottoposte.
6. Il Comitato può essere costituito purché siano stati designati almeno la metà dei componenti.
7. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un collaboratore regionale della Direzione competente in materia di agricoltura.
8. Il Comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato entro trenta giorni dalla sua costituzione.
9. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Espandi Indice