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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 7

(prima modificati commi 2, 3 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 38, poi sostituiti commi 1 e 2  e modificato comma 5 da art. 23 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Sanzioni amministrative
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma di coltivazione o il programma di variazione, di cui all’articolo 2, comma 1, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti, per ciascun programma la cui scadenza non è rispettata, con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00. Decorso tale termine il programma di coltivazione o il programma di variazione s'intendono non presentati.
2. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che coltivano ma non presentano le intenzioni o il programma di coltivazione o il programma di variazione di cui al comma 1 dell'art. 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00.
3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti, di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.549 Euro, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.
4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.032 Euro.
5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono in troitate nel bilancio della Regione Emilia-Romagna ....

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