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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 2

NORME PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI DI PIANTE ALLOGAME E NON ALLOGAME. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 30

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori
Art. 3 - Compiti della Regione
Art. 4 Comitato tecnico-scientifico
Art. 5 - Organi di vigilanza
Art. 6 - Vigilanza e controllo
Art. 7 - Sanzioni amministrative
Art. 8 - Abrogazioni
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame, individuate dalla delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, al fine di:
a) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
b) favorire l'espansione delle colture da seme;
c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.
Art. 2

(sostituiti commi 1 e 3 e modificato comma 4 da art. 18 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Obblighi dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame, individuate dalla Giunta regionale, comunicano alla Regione tale intenzione e presentano un programma di coltivazione e/o un programma di variazione.
2. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.
3. La Regione decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. In caso di programmi che presentino interferenze non risolte tra le coltivazioni, la Regione, ai fini della propria decisione sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione, acquisisce il parere del Comitato di cui all’art. 4. Il provvedimento di approvazione dei programmi è pubblicato nel sito internet della Regione.
4. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio presentano altresì un consuntivo di coltivazione alla Regione ....
Art. 3

(sostituita lett. c) comma 2 e modificato comma 3  da art. 19 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Compiti della Regione
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, individua le specie di piante allogame e non allogame oggetto della presente legge.
2. Il dirigente regionale competente:
a) individua, nell'ambito delle specie di cui al comma 1, le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica la presente legge;
b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;
c) stabilisce i termini di presentazione delle intenzioni di coltivazione, dei programmi di coltivazione, dei programmi di variazione e dei relativi consuntivi.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4, può stabilire la creazione di aree di pre-uso e l'ammissione nelle stesse della presenza di varietà, gruppi di varietà o sottospecie che non godono del diritto di pre-uso. Essa stabilisce altresì le priorità nel caso in cui la presenza contemporanea di diverse specie, sottospecie, varietà e gruppi di varietà possa causare danni alla produzione sementiera locale che gode di diritto di pre-uso e adotta misure necessarie per evitare tali danni.
4. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 4, può deliberare l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate e racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di soluzioni di continuità per piante di specie allogame e non allogame che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 è pubblicata nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni nel cui territorio è ricompresa la zona chiusa; dalla data di pubblicazione è fatto obbligo a chiunque di rispettarla.
Art. 4

(sostituita lett. b) comma 1 e abrogato comma 4 da art. 20 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Comitato tecnico-scientifico
1. Con atto del Direttore generale competente in materia di agricoltura è costituito un Comitato tecnico-scientifico sulla produzione di sementi di piante allogame e non allogame, così composto:
a) il Responsabile del servizio regionale competente in materia, o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Difesa e Certificazione (CREA – DC);
c) due esperti scientifici nel settore della moltiplicazione e della sperimentazione delle sementi;
d) un esperto del settore fitosanitario;
e) tre rappresentanti delle ditte sementiere che operano nella Regione;
f) tre rappresentanti delle associazioni di produttori sementi;
g) un rappresentante delle associazioni di commercianti di sementi.
2. I rappresentanti delle ditte sementiere, delle associazioni dei produttori di sementi e delle associazioni dei commercianti sono designati dalle rispettive associazioni di categoria.
3. I componenti di cui alle lettere c) e d), sono nominati dal Direttore generale competente in materia di agricoltura.
4. Abrogato.
5. Il Comitato è organo consultivo che svolge i compiti previsti dalla presente legge ed esprime i pareri sulle problematiche inerenti il settore sementiero che gli vengono sottoposte.
6. Il Comitato può essere costituito purché siano stati designati almeno la metà dei componenti.
7. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un collaboratore regionale della Direzione competente in materia di agricoltura.
8. Il Comitato resta in carica cinque anni e deve essere convocato entro trenta giorni dalla sua costituzione.
9. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 5

(sostituito comma 1 e abrogato comma 2 da art. 21 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Organi di vigilanza
1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui alla presente legge e di applicazione delle relative sanzioni.
2. Abrogato.
Art. 6

(modificati commi 1, 3 e 4 da art. 22 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Vigilanza e controllo
1. La Regione riceve le segnalazioni, da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori-moltiplicatori, circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocumento ai programmi di moltiplicazione e dispone in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.
2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso da effettuarsi entro 48 ore dalla segnalazione di cui al comma 1 e indicante ora, data e luogo, di norma alla presenza dell'interessato o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.
3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti, anche se spontanee, all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminare dette piante inquinanti nel più breve tempo possibile. ...
4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, la Regione, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'art. 7, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
Art. 7

(prima modificati commi 2, 3 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 38, poi sostituiti commi 1 e 2  e modificato comma 5 da art. 23 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)

Sanzioni amministrative
1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma di coltivazione o il programma di variazione, di cui all’articolo 2, comma 1, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti, per ciascun programma la cui scadenza non è rispettata, con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00. Decorso tale termine il programma di coltivazione o il programma di variazione s'intendono non presentati.
2. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che coltivano ma non presentano le intenzioni o il programma di coltivazione o il programma di variazione di cui al comma 1 dell'art. 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 3.098,00.
3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti, di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.549 Euro, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.
4. Chiunque non rispetta la deliberazione di istituzione della zona chiusa di cui al comma 5 dell'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa da 258 Euro a 1.032 Euro.
5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono in troitate nel bilancio della Regione Emilia-Romagna ....
Art. 8
Abrogazioni
1. Sono abrogate:
2. La normativa di cui al comma 1 continua ad applicarsi fino all'esecutività degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3.

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