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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 10
Organi di vigilanza
1. Sono addetti al controllo sull'osservanza della presente legge gli Ispettori fitosanitari, e limitatamente al possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 6, gli Agenti accertatori di cui alla L.R. n. 21 del 1984 e gli organi individuati dal Comune competente per territorio.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 21 del 1984.
3. L'ente competente all'applicazione delle sanzioni è la Regione.
4. I proventi derivanti delle sanzioni affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.

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