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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 11

(modificati commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita l'attività disciplinata dalla presente legge senza il possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549 Euro a 9.296 Euro.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate di cui all'art. 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro.
3. I soggetti che non presentano la prescritta dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro.
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 5, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g) e h), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 Euro a 1.549 Euro.
5. La mancata comunicazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro.
6. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di cui al comma 2 dell'art. 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro.
7. Chiunque eserciti il commercio di vegetali e prodotti vegetali senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro.
8. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale di cui al comma 1 dell'art. 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro.
9. Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale in materia.

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