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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3

NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 2
Autorizzazione regionale
1. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'art. 1 è subordinato al possesso di specifica autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge denominata "struttura fitosanitaria regionale"
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, escluse le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo;
b) i commercianti di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi;
c) gli importatori da Paesi Terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali, comprese le sementi, di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la commercializzazione al minuto presso la propria azienda;
e) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 Sito esterno, che vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;
f) i soggetti che commercializzano a qualunque titolo tuberi- seme di patate;
g) i produttori e commercianti di legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale.
4. Ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), f), g) del comma 3 si applica la normativa relativa alla denuncia di inizio attività prevista dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda, deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori di piccoli quantitativi di specie vegetali non sottoposte a lotte obbligatorie destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.
7. Per il rilascio dell'autorizzazione regionale i richiedenti sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale ai sensi della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, e successive modifiche.

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