LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 3
NORME SULLA PRODUZIONE VIVAISTICA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI VEGETALI E DEI PRODOTTI VEGETALI AI FINI DELLA PROTEZIONE FITOSANITARIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 LUGLIO 1982, N. 34
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Certificazione di controllo volontario
1. La Regione con apposito regolamento istituisce entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge una certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico.
2. L'elenco delle specie è fissato con deliberazione della Giunta regionale.