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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 7 NOVEMBRE 1995, N. 54. MISURE A FAVORE DEL PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI

(Legge di pura modifica all'art. 11 della L.R. 7 novembre 1995 n. 54, abrogata da art. 55 L.R. 12/2003)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1998

INDICE

Art. 1 - Integrazione della L.R. 7 novembre 1995, n. 54
Art. 2 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione della L.R. 7 novembre 1995, n. 54
1.
All'art. 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54, concernente " Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale ", viene aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Il personale trasferito di cui al comma 1 è considerato appartenente ai ruoli regionali ai fini dell'applicazione degli art. 2 e 3 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 " Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale ". ".
Art. 2
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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