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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Art. 12
Rapporti tra Regione e APT Servizi
1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi al Piano annuale delle azioni di carattere generale e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle azioni svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;
c) le verifiche che la Regione, tramite l'Agenzia, può svolgere in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato di attuazione del Piano annuale.
2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione del Piano annuale e delle altre attività commissionate alla società.

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