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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione o la modifica della denominazione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio, a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 7 e all'art. 11, la legge finanziaria regionale dispone specifiche autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni.

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