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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Art. 17
Oneri per il personale per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
1. La Regione può corrispondere agli enti locali che svolgono funzioni in materia di turismo un finanziamento forfettario a copertura degli oneri di personale, previa intesa con il Presidente della Provincia o con il Sindaco.
2. Per l'individuazione degli enti cui corrispondere il finanziamento di cui al comma 1 si fa riferimento agli enti destinatari di trasferimento di personale effettuato ai sensi dell'art. 21 della L.R. 9 agosto 1993 n. 28.
3. L'intesa specifica l'ammontare del finanziamento, le modalità di aggiornamento di tale importo e le modalità di verifica della spesa. L'importo è calcolato sulla base dell'impegno previsto di risorse e dei costi medi per qualifica del personale regionale.
4. Nelle more della approvazione delle intese di cui al comma 1, il finanziamento forfettario per l'anno 1998 è calcolato in misura pari al finanziamento erogato per l'anno 1997 incrementato del tasso di inflazione programmato per l'anno 1998.

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