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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 6 marzo 1998

Art. 5
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita nel Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica e nelle direttive applicative del Programma poliennale.
2. Il Programma poliennale è approvato dal Consiglio regionale quale articolazione del Programma regionale di sviluppo.
3. Nel Programma poliennale sono indicati, in particolare:
a) il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali;
b) le aree e i prodotti turistici.
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole attivitଠ le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi;
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei progetti, nonchè le modalità di gestione dei contributi;
c) le modalitଠ le procedure e i termini per la elaborazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale;
d) le modalitଠle procedure e i termini relativi ai Programmi turistici di promozione locale.

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