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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

Art. 10
Il Comitato di concertazione
1. Il Comitato di concertazione è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, che lo presiede;
b) dai rappresentanti delle Province;
c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio e del sistema dell'imprenditoria turistica.
2. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato di concertazione sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Il Comitato di concertazione assume le determinazioni per le attività indicate al comma 2 dell'art. 8 e le trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Le determinazioni del Comitato sono valide quando esprime il proprio consenso ognuna delle tre componenti. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettere b) e c) del comma 1, il consenso si intende espresso con il voto favorevole di almeno la metà dei rappresentanti assegnati. Nel caso in cui dopo tre votazioni non si raggiunga il consenso necessario a determinare, l'Assessore sottopone il provvedimento alla Giunta indicando le diverse posizioni espresse da ciascuna componente del Comitato. La Giunta, valutate tali posizioni, decide nel merito.

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