LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
(abrogato comma 4 da art. 21 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34)
Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16, le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla L.R. 9 agosto 1993 n. 28.
2. In attesa che vengano riconosciute le Unioni di cui all'art. 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i " club di prodotto " e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito nelle direttive di cui all'art. 5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale può emanare le direttive di cui all'art. 5 anche nelle more dell'approvazione del Programma poliennale.
4. abrogato