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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

Art. 6
Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle direttive della Giunta regionale di cui all'art. 5 e sentiti i Comuni, il Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale Programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale.
2. Il Programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo presentati dai soggetti attuatori, in particolare Comuni, loro società e organismi operativi, e società d'area. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, o elaborati, su richiesta dei comuni interessati, dalle Province.
3. Il Programma è articolato in ambiti di attività sulla base delle direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica di interesse locale.

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