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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

Art. 7

(modificata lett. b) comma 2 da art. 39 L.R. 23 dicembre 2002 n. 38)

Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione di interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione di interesse locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel Bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione, attraverso l'APT Servizi di cui all'art. 11, del Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3 dell'art. 8;
b) il cofinanziamento, anche tramite l'APT Servizi, di progetti di promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni di cui all'art. 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad altri prodotti che lo integrino;
c) le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi su richiesta della Regione.
3. La Regione, con le modalità previste dalle direttive di cui al comma 4 dell'art. 5:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6;
b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui all'art. 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2, assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con le Province, o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

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