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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

Titolo III
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI
Art. 8
L'Agenzia Regionale
1. È istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti compiti:
a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di cui all'art. 13 e l'APT Servizi;
b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da parte dell'APT Servizi;
c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio regionale sul turismo;
d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla presente legge.
3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la promozione e la comunicazione dell'immagine turistica dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti componenti l'offerta turistica regionale, nonché l'organizzazione di servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati per le attività di promozione e commercializzazione.
4. L'Agenzia è diretta da un direttore e assume le sue determinazioni attraverso il Comitato di concertazione.
Art. 9
Il direttore dell'Agenzia
1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale fra i dirigenti di ruolo della Regione, ovvero tra quelli assunti a tempo determinato; l'incarico non può essere conferito per un periodo superiore a quattro anni.
2. Il direttore, in particolare:
a) cura l'istruttoria e propone al Comitato di concertazione gli atti di sua competenza;
b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di concertazione.
3. Il direttore, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di personale regionale.
Art. 10
Il Comitato di concertazione
1. Il Comitato di concertazione è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, che lo presiede;
b) dai rappresentanti delle Province;
c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio e del sistema dell'imprenditoria turistica.
2. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato di concertazione sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Il Comitato di concertazione assume le determinazioni per le attività indicate al comma 2 dell'art. 8 e le trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Le determinazioni del Comitato sono valide quando esprime il proprio consenso ognuna delle tre componenti. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettere b) e c) del comma 1, il consenso si intende espresso con il voto favorevole di almeno la metà dei rappresentanti assegnati. Nel caso in cui dopo tre votazioni non si raggiunga il consenso necessario a determinare, l'Assessore sottopone il provvedimento alla Giunta indicando le diverse posizioni espresse da ciascuna componente del Comitato. La Giunta, valutate tali posizioni, decide nel merito.
Art. 11
L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1. la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo;
2. l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
3. la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo;
4. la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promozione e di commercializzazione.
Art. 12
Rapporti tra Regione e APT Servizi
1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi al Piano annuale delle azioni di carattere generale e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle azioni svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;
c) le verifiche che la Regione, tramite l'Agenzia, può svolgere in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato di attuazione del Piano annuale.
2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione del Piano annuale e delle altre attività commissionate alla società.
Art. 13
Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Città d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle stesse.
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le cooperative, le imprese turistiche e le società d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art. 5, stabiliscono i criteri e le modalità per il cofinanziamento e la presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti all'Unione e da essa proposti;
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5, per soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi sia la partecipazione, purché minoritaria, di soggetti pubblici o di diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica attività di impresa turistica.
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono altresì i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonché gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente più deboli.
Art. 14
Servizi di accoglienza e di informazione turistica
1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, attraverso i Programmi turistici di promozione locale.
2. Le Province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 2, ed essere ammessi ai cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive applicative del Programma poliennale.
5. I Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico- privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

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