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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Espandere area tit2 Titolo II - INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA
Espandere area tit3 Titolo III - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI
Espandere area tit4 Titolo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;
c) interventi di incentivazione dell'offerta turistica;
d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.
2. Le modalità per il funzionamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:
a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2, avvalendosi di norma della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Alle Province è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'art. 6;
b) alla gestione, ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993 n. 3, degli interventi per la incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 Sito esterno.
2. Alle Province è altresì delegata la istituzione e la tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della lettera a), comma 3 dell'art. 7.
4. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province svolgono le funzioni di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. Ai Comuni compete la valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. Nell'ambito di tali funzioni i Comuni:
a) assicurano i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale;
b) organizzano o compartecipano a manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione turistica di interesse locale. A tal fine possono avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio.
2. I Comuni possono far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale.
3. Ai Comuni compete inoltre l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno;
b) alle attività professionali di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983 Sito esterno;
c) alle attività da svolgersi ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993 n. 3 e successive integrazioni e modifiche ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali per gli interventi di incentivazione dell'offerta turistica;
d) alla comunicazione dei prezzi, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della legge 21 agosto 1991, n. 284 Sito esterno concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
e) alle attività da svolgersi in materia di demanio marittimo a fini turistici previste da apposita direttiva regionale.
4. I Comuni collaborano per lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture alberghiere ed extralberghiere, in materia di servizi statistici del turismo, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Province.
5. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 21 del 1984.
Titolo II
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA
Art. 5
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita nel Programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica e nelle direttive applicative del Programma poliennale.
2. Il Programma poliennale è approvato dal Consiglio regionale quale articolazione del Programma regionale di sviluppo.
3. Nel Programma poliennale sono indicati, in particolare:
a) il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali;
b) le aree e i prodotti turistici.
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi;
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei progetti, nonché le modalità di gestione dei contributi;
c) le modalità, le procedure e i termini per la elaborazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale;
d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai Programmi turistici di promozione locale.
Art. 6
Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle direttive della Giunta regionale di cui all'art. 5 e sentiti i Comuni, il Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale Programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale.
2. Il Programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo presentati dai soggetti attuatori, in particolare Comuni, loro società e organismi operativi, e società d'area. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, o elaborati, su richiesta dei comuni interessati, dalle Province.
3. Il Programma è articolato in ambiti di attività sulla base delle direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica di interesse locale.
Art. 7

(modificata lett. b) comma 2 da art. 39 L.R. 23 dicembre 2002 n. 38)

Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione di interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione di interesse locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel Bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione, attraverso l'APT Servizi di cui all'art. 11, del Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3 dell'art. 8;
b) il cofinanziamento, anche tramite l'APT Servizi, di progetti di promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni di cui all'art. 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad altri prodotti che lo integrino;
c) le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi su richiesta della Regione.
3. La Regione, con le modalità previste dalle direttive di cui al comma 4 dell'art. 5:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6;
b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui all'art. 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2, assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con le Province, o di iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.
Titolo III
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI
Art. 8
L'Agenzia Regionale
1. È istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti compiti:
a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di cui all'art. 13 e l'APT Servizi;
b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da parte dell'APT Servizi;
c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio regionale sul turismo;
d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla presente legge.
3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la promozione e la comunicazione dell'immagine turistica dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti componenti l'offerta turistica regionale, nonché l'organizzazione di servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati per le attività di promozione e commercializzazione.
4. L'Agenzia è diretta da un direttore e assume le sue determinazioni attraverso il Comitato di concertazione.
Art. 9
Il direttore dell'Agenzia
1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale fra i dirigenti di ruolo della Regione, ovvero tra quelli assunti a tempo determinato; l'incarico non può essere conferito per un periodo superiore a quattro anni.
2. Il direttore, in particolare:
a) cura l'istruttoria e propone al Comitato di concertazione gli atti di sua competenza;
b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di concertazione.
3. Il direttore, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di personale regionale.
Art. 10
Il Comitato di concertazione
1. Il Comitato di concertazione è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, che lo presiede;
b) dai rappresentanti delle Province;
c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio e del sistema dell'imprenditoria turistica.
2. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato di concertazione sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Il Comitato di concertazione assume le determinazioni per le attività indicate al comma 2 dell'art. 8 e le trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Le determinazioni del Comitato sono valide quando esprime il proprio consenso ognuna delle tre componenti. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettere b) e c) del comma 1, il consenso si intende espresso con il voto favorevole di almeno la metà dei rappresentanti assegnati. Nel caso in cui dopo tre votazioni non si raggiunga il consenso necessario a determinare, l'Assessore sottopone il provvedimento alla Giunta indicando le diverse posizioni espresse da ciascuna componente del Comitato. La Giunta, valutate tali posizioni, decide nel merito.
Art. 11
L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1. la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo;
2. l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
3. la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo;
4. la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promozione e di commercializzazione.
Art. 12
Rapporti tra Regione e APT Servizi
1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi al Piano annuale delle azioni di carattere generale e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle azioni svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;
c) le verifiche che la Regione, tramite l'Agenzia, può svolgere in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato di attuazione del Piano annuale.
2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione del Piano annuale e delle altre attività commissionate alla società.
Art. 13
Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Città d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle stesse.
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le cooperative, le imprese turistiche e le società d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art. 5, stabiliscono i criteri e le modalità per il cofinanziamento e la presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti all'Unione e da essa proposti;
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5, per soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi sia la partecipazione, purché minoritaria, di soggetti pubblici o di diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica attività di impresa turistica.
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono altresì i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonché gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente più deboli.
Art. 14
Servizi di accoglienza e di informazione turistica
1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, attraverso i Programmi turistici di promozione locale.
2. Le Province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 2, ed essere ammessi ai cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive applicative del Programma poliennale.
5. I Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico- privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione o la modifica della denominazione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio, a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 7 e all'art. 11, la legge finanziaria regionale dispone specifiche autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni.
Art. 16
Soppressione, gestione provvisoria e liquidazione dell'APT
1. L'Azienda di promozione turistica (APT) istituita ai sensi della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è soppressa dalla entrata in vigore della presente legge.
2. All'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario dell'APT, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 430 dell'8 agosto 1996, assume le funzioni di Commissario per la gestione provvisoria e la liquidazione dell'APT, da attuarsi entro la scadenza del mandato. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore ad un anno e si avvale del personale dell'Azienda di Promozione Turistica.
3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale. Per lo svolgimento delle sue funzioni è autorizzato ad assumere impegni di spesa e provvedere ai pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.
4. Il Commissario sottopone all'approvazione della Giunta regionale un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni e degli affari in corso in cui subentra la Regione.
5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. Le risultanze sono recepite dal bilancio regionale anche per la parte patrimoniale.
6. La Regione alla data di scadenza del mandato del Commissario succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.
7. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario l'APT abbia in essere rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il personale è inquadrato nel ruolo della Giunta regionale, con l'inquadramento relativo al CCNL "Regione ed enti locali" assimilabile a quello posseduto nel CCNL di appartenenza. Sono salvaguardate le posizioni economiche derivanti da elementi fissi e continuativi della retribuzione attraverso l'eventuale corresponsione di un assegno ad personam assorbibile dai futuri miglioramenti economici.
Oneri per il personale per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
abrogato
Art. 18
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 "Disciplina della Azienda di promozione turistica" ;
b) la L.R. 20 maggio 1994, n. 22 "Presidente dell'Azienda di promozione turistica. Modifica della L.R. 28/93" ;
c) la L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 "Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Agertur e delle Apt e delle gestioni commissariali dell'Arf, dell'Aris e dell'Ersa. Disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione della L.R. 28/93" .
2. Sono abrogati gli articoli 1-5; 14-20; 26-34 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 "Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna" . È altresì abrogato il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 28 del 1993.
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16, le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla L.R. 9 agosto 1993 n. 28.
2. In attesa che vengano riconosciute le Unioni di cui all'art. 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i " club di prodotto " e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito nelle direttive di cui all'art. 5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale può emanare le direttive di cui all'art. 5 anche nelle more dell'approvazione del Programma poliennale.
4. abrogato

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