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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione o la modifica della denominazione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio, a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 7 e all'art. 11, la legge finanziaria regionale dispone specifiche autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni.
Art. 16
Soppressione, gestione provvisoria e liquidazione dell'APT
1. L'Azienda di promozione turistica (APT) istituita ai sensi della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è soppressa dalla entrata in vigore della presente legge.
2. All'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario dell'APT, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 430 dell'8 agosto 1996, assume le funzioni di Commissario per la gestione provvisoria e la liquidazione dell'APT, da attuarsi entro la scadenza del mandato. Il Commissario dura in carica per un tempo non superiore ad un anno e si avvale del personale dell'Azienda di Promozione Turistica.
3. Il Commissario adotta gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni dell'Azienda soppressa e la regolare gestione economica e patrimoniale. Per lo svolgimento delle sue funzioni è autorizzato ad assumere impegni di spesa e provvedere ai pagamenti nei limiti stabiliti dalla gestione finanziaria.
4. Il Commissario sottopone all'approvazione della Giunta regionale un programma contenente l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare, l'inventario dei beni e degli affari in corso in cui subentra la Regione.
5. Le risultanze delle operazioni della gestione provvisoria e della liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale. Le risultanze sono recepite dal bilancio regionale anche per la parte patrimoniale.
6. La Regione alla data di scadenza del mandato del Commissario succede all'Azienda soppressa nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.
7. Qualora alla scadenza del mandato del Commissario l'APT abbia in essere rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il personale è inquadrato nel ruolo della Giunta regionale, con l'inquadramento relativo al CCNL "Regione ed enti locali" assimilabile a quello posseduto nel CCNL di appartenenza. Sono salvaguardate le posizioni economiche derivanti da elementi fissi e continuativi della retribuzione attraverso l'eventuale corresponsione di un assegno ad personam assorbibile dai futuri miglioramenti economici.
Oneri per il personale per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
abrogato
Art. 18
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la L.R. 5 dicembre 1996, n. 47 "Disciplina della Azienda di promozione turistica" ;
b) la L.R. 20 maggio 1994, n. 22 "Presidente dell'Azienda di promozione turistica. Modifica della L.R. 28/93" ;
c) la L.R. 25 ottobre 1993, n. 35 "Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Agertur e delle Apt e delle gestioni commissariali dell'Arf, dell'Aris e dell'Ersa. Disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione della L.R. 28/93" .
2. Sono abrogati gli articoli 1-5; 14-20; 26-34 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 "Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna" . È altresì abrogato il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 28 del 1993.
Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'articolo 16 le attività di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province e dei Comuni restano regolate dalla legge regionale n. 28 del 1993.
2. In attesa che vengano riconosciute le unioni di cui all'articolo 13, la Regione, per assicurare la continuità dell'intervento, finanzia i club di prodotto e le aggregazioni degli operatori per progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito dall'articolo 5.
Art. 19 bis

(inserito articolo 19 bis da art. 15 L.R. 6 marzo 2007 n. 2)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di ogni programma successivo, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica regionale;
b) come e in che misura l'attività di APT Servizi abbia favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 12;
c) come ed in che misura l'attività delle unioni di prodotto abbia contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di prodotto;
d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione dell'offerta turistica;
e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.
3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie.

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