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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

1.
Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) programmazione e coordinamento delle attività ed iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine dell'offerta turistica regionale, nonché per lo sviluppo qualitativo delle attività di comunicazione e di commercializzazione turistica, anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti speciali;
c) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
f) promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra soggetti pubblici e privati;
g) gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
2. Le modalità per il funzionamento e per il finanziamento del sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:
a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del settore;
c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed organismi nazionali.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi, di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.
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Art. 3
Funzioni delle Province
1. Alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, ai sensi dell'articolo 13 bis;
b) alla gestione, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38"), degli interventi per l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti leggi regionali;
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
2. Alle Province è, altresì, conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attività amministrative connesse al programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a).
4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province svolgono le attività di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
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Art. 5(1)
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica.
2. Il programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica è approvato dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.
3. Gli obiettivi del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano annualmente attraverso:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle Province.
4. La Giunta regionale approva:
a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);
b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i progetti relativi a comparti e prodotti turistici d'interesse regionale economicamente più deboli;
c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettera c);
d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).
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Art. 6

(sostituito da art. 6 L.R. 6 marzo 2007 n. 2 , in seguito modificato comma 3 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni, il programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis.
2. Il programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati da Comuni, loro società e organismi operativi, nonché quelli presentati da società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori e associazioni del volontariato. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni interessati, dalle Province.
3. Il programma è articolato in ambiti di attività .... e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis.
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Art. 8
Il Comitato di concertazione turistica
1. E' istituito il Comitato di concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica.
2. Il CCT, in particolare:
a) formula alla Giunta regionale proposte relative:
1) al programma poliennale degli interventi di promozione e commercializzazione turistica;
2) all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;
3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore e alla qualità dell'offerta formativa professionale;
b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:
1) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
2) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3.
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Art. 13 bis

(inserito articolo 13 bis da art. 13 L.R. 6 marzo 2007 n. 2 , in seguito modificato comma 4 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Sistemi turistici locali
1. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.
2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
3. La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).
4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti .... definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.
5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4, lettera d).
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Art. 19 bis

(inserito articolo 19 bis da art. 15 L.R. 6 marzo 2007 n. 2)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attività di promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di ogni programma successivo, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e promuovere l'offerta turistica regionale;
b) come e in che misura l'attività di APT Servizi abbia favorito la promozione dell'attività turistica della Regione Emilia-Romagna, in particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 12;
c) come ed in che misura l'attività delle unioni di prodotto abbia contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di prodotto;
d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione dell'offerta turistica;
e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.
3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie.
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Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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