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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione o la modifica della denominazione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di Bilancio, a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 7 e all'art. 11, la legge finanziaria regionale dispone specifiche autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 e successive modificazioni.

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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