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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Art. 7

(sostituito da art. 7 L.R. 6 marzo 2007 n. 2 , in seguito modificato comma 4 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione d'interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT Servizi;
b) il cofinanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
c) il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto.
3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;
b) cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis;
c) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a), b) e c) assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con gli enti locali territoriali, o d'iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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