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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Titolo II
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA
Art. 5(1)
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica.
2. Il programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica è approvato dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.
3. Gli obiettivi del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano annualmente attraverso:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle Province.
4. La Giunta regionale approva:
a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);
b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i progetti relativi a comparti e prodotti turistici d'interesse regionale economicamente più deboli;
c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettera c);
d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).
Art. 6

(sostituito da art. 6 L.R. 6 marzo 2007 n. 2 , in seguito modificato comma 3 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni, il programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale programma costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis.
2. Il programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati da Comuni, loro società e organismi operativi, nonché quelli presentati da società d'area, pro loco, gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori e associazioni del volontariato. Esso può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e società d'area, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni interessati, dalle Province.
3. Il programma è articolato in ambiti di attività .... e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis.
Art. 7

(sostituito da art. 7 L.R. 6 marzo 2007 n. 2 , in seguito modificato comma 4 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti, iniziative di promozione e commercializzazione d'interesse regionale, nonché per programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT Servizi;
b) il cofinanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
c) il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto.
3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;
b) cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis;
c) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuità gestionale dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a), b) e c) assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche in accordo con gli enti locali territoriali, o d'iniziative di carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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