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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Titolo III
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI
Art. 8
Il Comitato di concertazione turistica
1. E' istituito il Comitato di concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica.
2. Il CCT, in particolare:
a) formula alla Giunta regionale proposte relative:
1) al programma poliennale degli interventi di promozione e commercializzazione turistica;
2) all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;
3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore e alla qualità dell'offerta formativa professionale;
b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:
1) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
2) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3.
Art. 9

(abrogato articolo da art. 16 L.R. 6 marzo 2007 n. 2)

Il direttore dell'Agenzia
abrogato
Art. 10
Composizione del CCT
1. Il CCT è composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b) dagli assessori provinciali competenti in materia di turismo;
c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;
d) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, stabilisce le modalità di funzionamento del CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri del CCT, nonché il numero dei rappresentanti previsti al comma 1, lettere c) e d).
3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna delle componenti di cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle componenti indicate al comma 1, lettere b), c) e d) si intendono validi quando almeno la metà dei membri assegnati ad ogni componente ha espresso il proprio consenso.
4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni è senza oneri a carico della Regione.
Art. 11

(sostituito da art. 10 L.R. 6 marzo 2007 n. 2), in seguito aggiunte lettere e bis), e ter), e quater), e quinquies) del comma 1 da art. 6 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)

L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1% del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della società e di un componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute.
e bis) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
e ter) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
e quater) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato;
e quinquies) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promozione e di commercializzazione.
Art. 12

(sostituito comma 1 da art. 11 L.R. 6 marzo 2007 n. 2, in seguito modificato comma 2 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Rapporti tra Regione e APT Servizi
1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;
c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).
2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e delle altre attività commissionate alla società.
Art. 13

(sostituito da art. 12 L.R. 6 marzo 2007 n. 2, poi aggiunto comma 3 bis. da art. 26 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)

Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché d'incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Città d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, su richiesta delle stesse.
3. Ai fini della presente legge per aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, denominate unioni, si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i club di prodotto, le cooperative, le imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e le società d'area.
3 bis. La Regione riconosce negli arcisodalizi enogastronomici organizzati in confraternite, accademie e magisteri, e nelle associazioni di rievocazione storica quali contrade, consorzi, borghi, rioni e sestieri, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna. Istituisce pertanto, con apposito provvedimento, due elenchi distinti di cui prevede la pubblicazione annuale aggiornata sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet e ne disciplina il coinvolgimento nell'ambito della sua più ampia azione di promozione e commercializzazione turistica.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, le unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Ai fini del cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.
Art. 13 bis

(inserito articolo 13 bis da art. 13 L.R. 6 marzo 2007 n. 2 , in seguito modificato comma 4 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Sistemi turistici locali
1. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.
2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
3. La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).
4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti .... definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.
5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4, lettera d).
Art. 14

(modificati commi 3 e 4 da art. 28 L.R. 26 luglio 2007 n. 13)

Servizi di accoglienza e di informazione turistica
1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, attraverso i Programmi turistici di promozione locale.
2. Le Province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 2, ed essere ammessi ai cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto del Programma poliennale.
5. I Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico- privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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