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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 04 marzo 1998, n. 7

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28(2)

Art. 13

(sostituito da art. 12 L.R. 6 marzo 2007 n. 2, poi aggiunto comma 3 bis. da art. 26 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)

Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici, nonché d'incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Città d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, su richiesta delle stesse.
3. Ai fini della presente legge per aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, denominate unioni, si intendono le aggregazioni dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali gli enti locali, le camere di commercio, le società e gli organismi operativi locali e regionali, i club di prodotto, le cooperative, le imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e le società d'area.
3 bis. La Regione riconosce negli arcisodalizi enogastronomici organizzati in confraternite, accademie e magisteri, e nelle associazioni di rievocazione storica quali contrade, consorzi, borghi, rioni e sestieri, soggetti attivi nella tutela e valorizzazione delle identità territoriali, sociali, culturali e culinarie dell'Emilia-Romagna. Istituisce pertanto, con apposito provvedimento, due elenchi distinti di cui prevede la pubblicazione annuale aggiornata sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet e ne disciplina il coinvolgimento nell'ambito della sua più ampia azione di promozione e commercializzazione turistica.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei cofinanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, le unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Ai fini del cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i consorzi, le cooperative turistiche e gli altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.

Note del Redattore:

(ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

(ai sensi del comma 2 dell' art. 15 bis L.R. 6 marzo 2007 n. 2 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla presente legge già avviati precedentemente alla sua entrata in vigore, sino al compimento di tutti gli atti necessari alla conclusione dei medesimi procedimenti, anche qualora tale compimento abbia luogo negli esercizi successivi a quello in corso.

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